sabato 23 giugno 2012

Le decurtazioni economiche per malattia sono legittime

SULPM ALESSANDRIA NEWS
Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità
per gli operatori della polizia locale
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numero 24 – 23 GIUGNO 2012

L’EDITORIALE

Le decurtazioni economiche per malattia sono legittime
 ( Corte Costituzionale , sentenza 10.05.2012 n° 120)

Ebbene sì, anche stavolta giustizia è stata fatta e chi si aspettava una pronuncia contraria se ne è dovuto andare deluso. Non stiamo scherzando, la Corte Costituzionale – invitata dal Tribunale di Livorno a pronunciarsi sulla legittimità della norma Brunetta circa la decurtazione stipendiale per il lavoratori del pubblico impiego - ha stabilito che i lavoratori pubblici sono lavoratori diversi dagli altri, perché hanno un particolare contratto privatistico ( quello fortemente voluto dai sindacati della Triplice), che li rende appunto dissimili dagli altri.

Dai, non scherziamo, mica vogliamo paragonare l’influenza che si prende un operatore di polizia perché è stato sei ore sotto l’acqua con quella di un lavoratore privato che ha il costituzionalmente legittimo e  sacrosanto diritto di starsene a casa a curarsi. Lui sì, l’operatore di polizia invece può ben lavorare con la febbre… oppure se ne sta a casa e subisce la giusta trattenuta stipendiale !

La Corte Costituzionale, presieduta dal Prof. Alfonso Quaranta, ha infatti dichiarato che non è sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, costringa il lavoratore ammalato a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute perché è contenuta per pochi giorni e salva comunque lo stipendio base.

E poi la Corte ha riconosciuto che “ anche il diritto alla salute deve essere contemperato con altre esigenze costituzionalmente tutelate (sentenze n. 212 del 1998 e n. 212 del 1983; ordinanza n. 140 del 1995). E nella specie viene, altresì, in rilievo, come si è visto, il buon andamento della pubblica amministrazione, che la norma censurata si propone a ragion veduta di perseguire, disincentivando l'assenteismo." 

Per concludere che, in ultima analisi, la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro che l’art. 5, comma 2
del D. Lgs. 165/2001 attribuisce alle amministrazioni pubbliche per la gestione dei rapporti lavorativi, incontra un limite nella particolare natura degli atti correlati, caratterizzati da una natura privata e da una  funzione pubblica.

Cioè esattamente quello da sempre voluto dai soliti noti Sindacati che oggi devono essere particolarmente  felici della sentenza. Noi no, noi invece vogliamo un contratto pubblicistico che elimini queste norme odiose,  che valorizzi il nostro ruolo e la nostra professionalità, ma questa è un’altra storia. 

Quello che conta oggi è che giustizia è stata fatta e tanto basta … e ora tutti in farmacia a comperare un’aspirina ( pagando di tasca propria perché tanto la mutua non la passa …).