SULPM ALESSANDRIA NEWS
Periodico
di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per
gli operatori della polizia locale
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numero 31 – 5 settembre 2012
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numero 31 – 5 settembre 2012
Cassazione: la contraffazione dell'autorizzazione al parcheggio di persone invalide configura il reato di falso
" Integra il reato di falsità materiale del
privato in autorizzazione amministrativa (artt. 477 e 482 c.p.) la riproduzione
fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l'assenza
dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale
del falso allorché il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come
originale, considerata anche la notevole sofisticazione dei macchinari
utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a
consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede."
Si configura il falso per chi
parcheggia utilizzando la fotocopia di un permesso per invalidi.
Questo è il principio di diritto affermato
dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33214 del 23 agosto 2012. La Suprema Corte ha
rigettato il ricorso di un guidatore condannato per falso in autorizzazione
amministrativa che per parcheggiare aveva utilizzato una fotocopia di un
permesso per invalidi. La
Cassazione precisa che "non è punibile il falso
grossolano, ossia soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi anche da
persone del tutto sprovvedute, mentre è punibile quello che richieda una certa
attestazione per il riconoscimento della falsificazione". Nel caso di
specie non si può parlare neanche di falso grossolano in quanto la falsità in
oggetto era stata accertata da persona qualificata che aveva constatato la non
rifrangenza di un bollino posto sull'atto, elemento rilevante non
immediatamente percepibile da chiunque.
IL
COMMENTO DELLA REDAZIONE
La forma
di “contraffazione documentale ” non punibile è, per la attuale
giurisprudenza, solo quella che appare evidente a tutti, in un momento storico
in cui la tecnologia consente di formare titoli quasi identici agli originali.
Rischia, pertanto, la condanna per “falso in autorizzazione amministrativa” chi
falsifica, a regola d’arte, il permesso di parcheggio invalidi: in questa
circostanza è rilevante l’accertamento del falso da parte di persona
qualificata. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza
33214 del 23 agosto 2012, presieduta dal Dott. Sandrelli.
La quinta sezione penale, ha
evidenziato che integra il reato di falsità materiale del privato in
autorizzazione amministrativa (articoli 477 e 482 c.p.) la riproduzione
fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l’assenza
dell’attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale
del falso, se il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale;
va considerata, al riguardo, anche la notevole sofisticazione raggiunta dai
macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all’originale, come tali
idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
In aggiunta gli ermellini di Piazza Cavour hanno
precisato che “..il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente
riconoscibile “ictu oculi”, anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non
è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della
falsificazione”. Nel caso di specie, la falsità era stata accertata da persona
qualificata, dopo un attento esame che ha evidenziato la non rifrangenza di un
bollino apposto sull’atto, elemento certamente rilevante ma non immediatamente
percepibile da chiunque! Sulla scorta di questo principio di diritto la Suprema Corte ha,
quindi, confermato la sentenza di condanna per falso nei confronti di un uomo
imputato per aver utilizzato una fotocopia di un permesso di parcheggio per
disabili, abilmente riprodotto.
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San Benedetto del Tronto - Mendicante blocca il traffico e poi morde la mano di un vigile
San Benedetto,
29 agosto - Quattro uomini della polizia locale sono finiti al Pronto
soccorso dell'ospedale di San Benedetto dopo l'aggressione ricevuta da
un extracomunitario nigeriano che ieri mattina stava chiedendo l'elemosina in
via Gramsci, nelle vicinanze del Caffé Florian. Tutti sono
stati medicati e giudicati guaribili in sei giorni, ma per uno di loro saranno
necessari altri accertamenti per i danni subiti a seguito di un morso molto
profondo alla mano. I fatti. Tutto è accaduto in pochi minuti intorno alle
9.30, quando alcuni passanti si sono rivolti ad un vigile di servizio in zona,
lamentandosi dei modi con cui l'extracomunitario chiedeva con insistenza ed
arroganza l'elemosina ai passanti, proprio in una zona densamente frequentata
per via del mercato infrasettimanale in atto.
L'agente
della polizia locale si è avvicinato per invitarlo ad un maggiore rispetto
della gente, a contenere i modi con cui chiedere un piccolo obolo. Un
intervento molto pacato, ma la risposta è stata davvero spropositata. Il
trentaseienne ha iniziato ad inveire contro il vigile il quale, ad un certo
punto, ha dovuto chiedere la collaborazione di altri colleghi, che stavano
operando in zona, per cercare di calmarlo e farsi consegnare i documenti per
l'identificazione.
Niente da fare, anzi per rendere ancora più
clamorosa la sua protesta, si è piazzato in mezzo alla carreggiata, nelle
vicinanze del supermercato Tigre, finendo per paralizzare la viabilità. A
quel punto gli agenti sono intervenuti per accompagnarlo sul marciapiede e si è
scatenato l'infermo, schiaffi, pugni, calci e morsi, ma alla fine i
quattro uomini della polizia locale, seppur contusi, sono riusciti a bloccarlo
ed a condurlo negli uffici del commissariato, dove è stato identificato e
dichiarato in arresto per: resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, violenza
e lesioni a più persone.
( tratto da http://www.ilrestodelcarlino.it/
)
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L’ANGOLO
DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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Cassazione: si al ritiro della patente per chi guida
da ubriaco il motorino
Va
ritirata la patente a chi viene trovato alla guida di un ciclomotore in stato
di ebrezza. E poco importa che per la guida di quel mezzo non sia richiesta la
patente. La Corte
di Cassazione, con sentenza 13 agosto 2012, n. 32439, ha infatti
chiarito che il principio in base al quale (secondo le Sezioni Unite della
stessa Corte) le sanzioni accessorie non si applicano alle infrazioni commesse
quando si è alla guida di mezzo che non richiede la patente, non si applica
quando si guida un veicolo che richiede una "abilitazione" come nel
caso del motorino.
Il principio sancito dalle sezioni unite
resta valido quindi per altri veicoli come le biciclette. Come si legge nella
parte motiva della sentenza "Nel caso di guida di un ciclomotore in stato
di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo
abilitativo ha un'idoneità assorbente rispetto al certificato di idoneità, con
l'ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria alla
sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa
obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente
avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto
anche alla guida del ciclomotore." In questo modo la suprema corte ha
respinto il ricorso del conducente di un ciclomotore sorpreso alla guida mentre
era un pò "alticcio". Nel ricorso aveva contestato la sospensione
della patente, decisa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sulla base del
rilievo che il reato era stato commesso alla guida di un veicolo per il quale
non è prevista la patente. La Corte tra le altre cose ha fatto anche notare che
"i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono
quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella
speciale". Se ne desume quindi che il certificato di idoneità per la guida
di ciclomotori è un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto
assimilabile alla patente di guida.