SULPL ALESSANDRIA NEWS
Periodico
di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità
per
gli operatori della polizia locale
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numero 41 – 21 gennaio 2013
SPECIALE PATENTI DI GUIDA
appunti per la formazione professionale
per l’entrata in vigore il D. Lgs. 18 aprile
2011, n. 59
19 gennaio 2013: sono entrate in vigore le nuove regole per le patenti per le due e le quattro ruote … ma …
il 18 gennaio è stato pubblicato un nuovo Decreto Legislativo correttivo di quello emanato in precedenza e con il quale avevamo iniziato a lavorare, prima della sua entrata in vigore.
Allora vediamo di fare il punto della situazione.
Sino al 18 gennaio scorso, a 16 anni era possibile
guidare motocicli (in Italia anche tricicli e quadricicli pesanti, come
microcar e quad non limitati nella velocità a 45 km/h) con cilindrata fino
a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW.
Oggi, per effetto della nuova disciplina, è rimasta invariata
l’età e non sono stati modificati i tetti per cilindrata e potenza, ma si è
aggiunta un'ulteriore limitazione, quella del rapporto tra potenza e peso che non
deve essere superiore a 0,1 kW per ogni kg. ( per i tricicli, il limite
di potenza è stato portato a 15 kW).
Apprendistato con la A2
Un'importante innovazione è rappresentata
dall'introduzione della categoria A2, che in sostanza svolge il ruolo di
formazione per l'accesso alle moto più potenti.
Fino alla fine del 2012 la patente A permetteva un
accesso graduale alla guida di moto con potenza superiore ai 25 kW o con
rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg, mentre invece con la nuova
patente A2 a 18 anni sarà possibile l'accesso a motocicli con potenza
massima di 35 kW e con un rapporto peso/potenza massimo di
0,2 kW/kg. Resta la possibilità di utilizzare moto depotenziate
all'origine, ma queste non dovranno derivare da versioni in grado di sviluppare
potenze di oltre 70 kW.
La patente A rimane la patente per guidare ogni tipo
di motociclo, ma anche in questo caso non sono mancate le novità.
Per chi è senza esperienza, motocicli di grossa cilindrata solo a 24 anni compiuti.
In passato le maximoto potevano essere guidate a 20
anni se erano stati maturati due anni di esperienza con versioni
depotenziate, oppure a 21 anni per accesso diretto, vale a dire senza
alcuna esperienza precedente. Oggi resta aperta la "finestra" dei 20
anni, se è stato effettuato un biennio nella categoria A2, mentre a 21 anni si
possono guidare i tricicli con potenza di oltre 15 kW.
Per l'accesso diretto, invece, l'età minima sale a 24
anni per chi non ha mai guidato in precedenza una qualunque moto.
Quindi, riassumendo...
Una
mappa di patenti ed età in tema di due ruote a motore può essere sintetizzata
così:
14
anni: ciclomotori (ma anche
microcar) con patente AM solo in Italia ma senza possibilità di
trasporto di passeggeri;
16 anni: moto fino a 125 cc con patente A1, ma
è proibito trasportare passeggeri;
18
anni: ciclomotori e moto con patenti AM
e A1, con possibilità di trasportare passeggeri; veicoli depotenziati con
patente A2;
20
anni: moto con potenza
"libera" con patente A, se il conducente ha una patente A2 da almeno
2 anni e se supera un esame integrativo di guida con veicolo adeguato;
21 anni: tricicli di oltre 15 kW con patente A;
24 anni: moto con potenza "libera" con patente A con
accesso diretto, vale a dire senza precedenti patenti del gruppo A.
Pubblicato il 18 gennaio IL DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2013, n, 2,
recante
ulteriori modifiche al codice della strada.
«Contrordine compagni», parafrasando
Giovannino Guareschi il Governo è intervenuto ancora a lavori ormai in corso ed
è stato il panico …
Cosa è successo forse lo saprete tutti: il
19 gennaio 2013 avrebbe dovuto entrare in vigore la riforma - l’ennesima - del
codice della strada che, questa volta per via del recepimento di una direttiva
dell’Unione Europea ha modificato e di parecchio parecchio l’impianto normativo
vigente.
Ma il giorno prima viene pubblicata
un’altra (peraltro preannunciata ) modifica della pure recente modifica al
codice della strada.
Ed ecco che infatti
nella serata del 18 gennaio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il
D. Lgs. 16.1.2013, n. 2 dal titolo “Modifiche ed integrazioni ai decreti
legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché'
attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva
2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019) “ con evidenziato nell’apposito spazio a sinistra :
Entrata in vigore del provvedimento:
19.1.2013
.
E così, mentre
eravamo un po’ tutti alle prese con il maltempo e la neve, abbiamo dovuto
rimetterci a studiare le norme e rivisitare i nostri prontuari perché sono
state introdotte novità di rilievo.
Infatti
il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 stabilisce ora all’art. 116 comma 15 bis che
“Il titolare di patente di guida A1 che guida veicoli per i quali è richiesta
la patente di categoria A2, il titolare di
patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli
per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero il titolare di patente di guida di
categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente
la patente di categoria B, C o D è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4000 euro. Si applica la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, Titolo VI”.
Cioè,
mentre in tutte le altre ipotesi di conduzione di un veicolo a motore senza
essere in possesso della patente corrispondente si applica la fattispecie, di natura
penale, prevista dall’art. 116 c. 15
C.d.S. [ “ Chiunque conduce veicoli senza aver
conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257
euro a 9.032 euro; la stessa sanzione di applica ai conducenti che guidano
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici
e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena
dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è
competente il tribunale in composizione monocratica”] per il caso in cui il
conducente IN POSSESSO DI UNA PATENTE “ di sottocategoria inferiore
“ conduca veicoli della stessa classe, ma di categoria superiore ora è punito
con una sanzione amministrativa.
Occorre
ricordare che la conduzione di
ciclomotore senza essere in possesso della patente di categoria AM (o di
C.I.G.C. conseguito in data antecedente al 19/01/2013) ora costituisce reato ex
art. 116 comma 15 del codice della strada.
Salto
un attimo all’art. 180 del codice della strada, forte delle richieste di
chiarimenti che arrivano da più parti per segnalare che la nuova formulazione
dell’art. 180 C.d.S.
(come modificato dal D. L.vo 59/2011) non prevede più che il conducente del ciclomotore debba avere
con sé il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ed un documento di
riconoscimento, essendo questi stati sostituiti dalla
patente di guida.
Conseguentemente
al conducente di ciclomotore che, pur ancora in possesso del C.I.G.C. non sia
in grado di esibire alcun documento d’identità, non è applicabile la sanzione
pecuniaria prevista dal settimo comma dello stesso articolo, pur essendo
comunque sempre possibile invitare quel conducente, ai sensi del successivo
ottavo comma, a presentarsi presso un ufficio di polizia per l’esibizione dello
stesso ed in caso di inottemperanza all’invito si procederà alla contestazione
della violazione e applicazione della sanzione prevista [art. 180 c. 8 C.d.S.] mentre nel contempo
si attiveranno le opportune verifiche presso gli archivi del D.T.T. al fine di
accertare l’effettivo possesso del C.I.G.C. e per poter procedere all’accertamento
nell’eventuale caso negativo.