lunedì 21 gennaio 2013



SULPL ALESSANDRIA NEWS

Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità
per gli operatori della polizia locale
___________________________

numero 41 – 21 gennaio 2013



SPECIALE PATENTI DI GUIDA
appunti per la formazione professionale
per l’entrata in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

19 gennaio 2013: sono entrate in vigore le nuove regole per le patenti per le due e le quattro ruote … ma …

il 18 gennaio è stato pubblicato un nuovo Decreto Legislativo correttivo di quello emanato in precedenza e con il quale avevamo iniziato a lavorare, prima della sua entrata in vigore.

Allora vediamo di fare il punto della situazione.




Sino al 18 gennaio scorso, a 16 anni era possibile guidare motocicli (in Italia anche tricicli e quadricicli pesanti, come microcar e quad non limitati nella velocità a 45 km/h) con cilindrata fino a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW.
Oggi, per effetto della nuova disciplina, è rimasta invariata l’età e non sono stati modificati i tetti per cilindrata e potenza, ma si è aggiunta un'ulteriore limitazione, quella del  rapporto tra potenza e peso che non deve essere superiore a 0,1 kW per ogni kg. ( per i tricicli, il limite di potenza è stato portato a 15 kW).

Apprendistato con la A2


Un'importante innovazione è rappresentata dall'introduzione della categoria A2, che in sostanza svolge il ruolo di formazione per l'accesso alle moto più potenti.
Fino alla fine del 2012 la patente A permetteva un accesso graduale alla guida di moto con potenza superiore ai 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg, mentre invece con la nuova patente A2 a 18 anni sarà possibile l'accesso a motocicli con potenza  massima di 35 kW e con un rapporto peso/potenza  massimo di 0,2 kW/kg. Resta la possibilità di utilizzare moto depotenziate all'origine, ma queste non dovranno derivare da versioni in grado di sviluppare potenze di oltre 70  kW.
La patente A rimane la patente per guidare ogni tipo di motociclo, ma anche in questo caso non sono mancate le novità.

 

Per chi è senza esperienza, motocicli di grossa cilindrata solo a 24 anni compiuti.


In passato le maximoto potevano essere guidate a 20 anni se erano stati maturati due anni di esperienza con versioni depotenziate, oppure a 21 anni per accesso diretto, vale a dire senza alcuna esperienza precedente. Oggi resta aperta la "finestra" dei 20 anni, se è stato effettuato un biennio nella categoria A2, mentre a 21 anni si possono guidare i tricicli con potenza di oltre 15 kW.
Per l'accesso diretto, invece, l'età minima sale a 24 anni per chi non ha mai guidato in precedenza una qualunque moto.

Quindi, riassumendo...


Una mappa di patenti ed età in tema di due ruote a motore può essere sintetizzata così:

14 anni: ciclomotori (ma anche microcar) con patente AM solo in Italia ma senza possibilità di trasporto di passeggeri;
16 anni: moto fino a 125 cc con patente A1, ma è proibito trasportare passeggeri;
18 anni: ciclomotori e moto con patenti AM e A1, con possibilità di trasportare passeggeri; veicoli depotenziati con patente A2;
20 anni: moto con potenza "libera" con patente A, se il conducente ha una patente A2 da almeno 2 anni e se supera un esame integrativo di guida con veicolo adeguato;
21 anni: tricicli di oltre 15 kW con patente A;
24 anni: moto con potenza "libera" con patente A con accesso diretto, vale a dire senza precedenti patenti del gruppo A.


 
Pubblicato il 18 gennaio IL DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2013, n, 2, recante ulteriori modifiche al codice della strada.

«Contrordine compagni», parafrasando Giovannino Guareschi il Governo è intervenuto ancora a lavori ormai in corso ed è stato il panico …
Cosa è successo forse lo saprete tutti: il 19 gennaio 2013 avrebbe dovuto entrare in vigore la riforma - l’ennesima - del codice della strada che, questa volta per via del recepimento di una direttiva dell’Unione Europea ha modificato e di parecchio parecchio l’impianto normativo vigente.
Ma il giorno prima viene pubblicata un’altra (peraltro preannunciata ) modifica della pure recente modifica al codice della strada.
Ed ecco che infatti nella serata del 18 gennaio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il D. Lgs. 16.1.2013, n. 2 dal titolo “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019) “ con  evidenziato nell’apposito spazio a sinistra : Entrata in vigore del provvedimento: 19.1.2013
.

E così, mentre eravamo un po’ tutti alle prese con il maltempo e la neve, abbiamo dovuto rimetterci a studiare le norme e rivisitare i nostri prontuari perché sono state introdotte novità di rilievo.

Infatti il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 stabilisce ora all’art. 116 comma 15 bis cheIl titolare di patente di guida A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, Titolo VI”.

Cioè, mentre in tutte le altre ipotesi di conduzione di un veicolo a motore senza essere in possesso della patente corrispondente si applica la fattispecie, di natura penale, prevista dall’art. 116 c. 15 C.d.S. [ “ Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione di applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”] per il caso in cui il conducente IN POSSESSO DI UNA PATENTE “ di sottocategoria inferiore “ conduca veicoli della stessa classe, ma di categoria superiore ora è punito con una sanzione amministrativa.

Occorre ricordare che la conduzione di  ciclomotore senza essere in possesso della patente di categoria AM (o di C.I.G.C. conseguito in data antecedente al 19/01/2013) ora costituisce reato ex art. 116 comma 15 del codice della strada.

Salto un attimo all’art. 180 del codice della strada, forte delle richieste di chiarimenti che arrivano da più parti per segnalare che la nuova formulazione dell’art. 180 C.d.S. (come modificato dal D. L.vo 59/2011) non prevede più che il conducente del ciclomotore debba avere con sé il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ed un documento di riconoscimento, essendo questi stati sostituiti dalla patente di guida.
Conseguentemente al conducente di ciclomotore che, pur ancora in possesso del C.I.G.C. non sia in grado di esibire alcun documento d’identità, non è applicabile la sanzione pecuniaria prevista dal settimo comma dello stesso articolo, pur essendo comunque sempre possibile invitare quel conducente, ai sensi del successivo ottavo comma, a presentarsi presso un ufficio di polizia per l’esibizione dello stesso ed in caso di inottemperanza all’invito si procederà alla contestazione della violazione e applicazione della sanzione prevista [art. 180 c. 8 C.d.S.] mentre nel contempo si attiveranno le opportune verifiche presso gli archivi del D.T.T. al fine di accertare l’effettivo possesso del C.I.G.C. e per poter procedere all’accertamento nell’eventuale caso negativo.


 

Per quanto riguarda le equivalenze, la patente B vale anche per la guida di veicoli B1 e, solo in Italia, dei veicoli della categoria A1. È permesso guidare anche tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma soltanto se il titolare ha compiuto i 21 anni.