SULPL ALESSANDRIA NEWS
Periodico di
informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità
per gli
operatori della polizia locale
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numero
43 – 8 febbraio 2013
IL
PASTICCIO DEL QUADRICICLO A MOTORE
Sono passati già diversi giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento che ha riformato l’intero sistema
patenti, quello che ha allineato l’Italia all’Europa che guida, e nonostante gli sforzi interpretativi, i
dibattiti ed i convegni ( ed un forte mal di testa ) non ci abbiamo ancora
capito molto.
Che le intenzioni del Legislatore non
fossero chiare a noi comuni mortali è cosa risaputa, non sarebbe la prima volta
e certamente non sarà l’ultima.
Ma qui rischiamo di fare dei danni ed
allora abbiamo pensato e approfondito il tema ( ecco il perché del mal di testa
… ) e siamo arrivati alla conclusione che per guidare un quadriciclo ci vuole
la patente A1 … o forse la B1,
certamente una delle due.
Si, ma quale patente è necessaria per
guidare questi stramaledetti veicoli ?
Chi scrive queste righe si era permesso di
segnalare sin dall’entrata in vigore del D. Lgs. 59 che qualcosa non tornava e
si è scatenato l’inferno.
Perché se all’art. 47 sono state aggiunte
due nuove categorie di veicoli, quella dei quadricicli leggeri (categoria L6e ) e quella
dal nome decisamente più difficile da ricordare ( e da scrivere sui verbali … )
dei quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e ( indicati appunto
appartenere alla categoria L7e) all’art. 52 è rimasto indicato che “I
ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote “.
A questo punto i non credenti che sono
andati a controllare hanno visto che è così ed hanno pensato alle
complicazioni: dalla sosta consentita ai ciclomotori e quindi non ai
quadricicli, al sequestro ex art. 213 comma 2 quinquies che prevede il trasporto in depositeria dei ciclomotori (
e i quadricicli ? ) per finire al drammatico problema determinato dalla
confisca di cui all’art. 213 comma 2 sexies
“in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere un reato”.
“ Se il Legislatore avesse voluto lo
avrebbe detto“ ho pensato “ e se non lo ha detto vuol dire che il quadriciclo
leggero non è un ciclomotore “.
Si, ma se non è un ciclomotore, che cosa è
?
Secondo la classificazione comunitaria dei
veicoli introdotta dal codice della strada (già recepita con il D.M. 29.03.1974
) parallelamente a quella nazionale, tutti i ciclomotori ed i motoveicoli appartengono
alla categoria internazionale.
Conseguentemente sono considerati
ciclomotori anche i quadricicli leggeri che per peculiari caratteristiche che
presentano non possono essere classificati tra gli autoveicoli o tra i
motoveicoli e la direttiva 2002/24/CE dice relativamente ai quadricicli L6 che
“ tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una
direttiva particolare.”
Non va poi dimenticato che le norme del codice nostrano devono
sistematicamente essere coordinate con quelle comunitarie con particolare
riferimento alle direttive CEE o CE che sono recepite con i vari Decreti
Ministeriali e che tale recepimento causa la disapplicazione di tutte le norme
interne che sono con essa in contrasto ( Corte Costituzionale n. 170/84).
Bene, i quadricicli leggeri sono ciclomotori, con buona pace di
tutti e quindi potranno sostare negli stalli riservati a quella categoria di
veicoli, saranno mandati in depositeria per trenta giorni in caso di fermo e
sequestro e saranno confiscati se usati per commettere un reato, tra i quali
annoveriamo il guidare senza patente ( o senza CIGC ).
Se avete avuto la pazienza di seguire quanto scritto fino ad ora,
vi ringrazio e vi avverto che il bello viene adesso.
Non senza informare coloro che hanno seguito il mio intervento a
Lucca il 30 gennaio scorso che ( ma mi ero riservato sul punto ) ora le cose
stanno così davvero.
Arriviamo alla nostra questione: per il
quadriciclo diverso da quello leggero (sul verbale – mi raccomando – va scritto
quadriciclo
di categoria L7e ) occorre la patente B1, lo dice l’art. 116
quando statuisce che con tale
abilitazione si possono condurre “quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3) – che sono appunto quelli leggeri –e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW.
Mentre la patente A1 abilita alla conduzione di
motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con
un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e … tricicli di potenza non
superiore a 15 kW;
Bene, tutto chiaro, direte. Invece no. Perché
l’art. 47 indica che questi i quadricicli, quelli diversi da quelli di cui alla
categoria L6e, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW sono considerati come
tricicli.
E’ quel
termine, quel “ netta “ che fa la differenza ( lo si trova nella carta di
circolazione nello spazio contrassegnato P2 ) e che porta il Ministero a dire nell’allegato
5 della circolare 25.1.2013 ( consultabile per esteso cliccando qui)
che pere guidare i quadricicli L7e occorre la patente B1che autorizza e
legittima la conduzione solo di tali veicoli.
La conseguenza ? che il conducente titolare di
patente di categoria A1 ( ma anche A2 o A ) sorpreso a condurre quadricicli dovrà
essere denunciato ai sensi dell’art. 116 comma 15, con applicazione delle
relative sanzioni accessorie ( fermo e
sequestro finalizzato alla confisca ).
Perché secondo il Ministero dell’Interno con la
patente A si possono condurre colo i tricicli della categoria L5e, cioè i
veicoli a tre ruote simmetriche e non anche i quadricicli “ pesanti “.
Ma una circolare è sufficiente per acclarare un
fatto penalmente rilevante ? Ho molte riserve al proposito ma, come diceva il
titolo di una commedia di Pirandello, così è se vi pare.
E se nel frattempo vi è venuto il mal di testa,
rivolgetevi con fiducia al vostro Comandante: una bustina di analgesico non la
si nega mai a nessuno!
Ezio Bassani
http://www.enet-solutions.it/index.htm