sabato 20 ottobre 2012




SULPL ALESSANDRIA NEWS
Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità
per gli operatori della polizia locale
___________________________
numero 33 – 20 OTTOBRE 2012 


19.10.2012- fiaccolata organizzata dai sindacati e dalle Istituzioni contro il dissesto del Comune di Alessandria

Gli alessandrini hanno partecipato in migliaia alla fiaccolata voluta dalle organizzazioni sindacali – anche dal SULPL - per tentare di fermare il disastro che si sta abbattendo sul Comune. La manifestazione è partita davanti alla Prefettura e si è conclusa in Piazza della Libertà coinvolgendo circa 4000 fra lavoratori  e cittadini, politici e amministratori pubblici. Come richiesto dagli organizzatori non c’era nessuna bandiera partitica e politica: “Questa fiaccolata ha voluto rappresentare la città, tutta; è stata l’occasione per sperare che su Alessandria torni a riaccendersi la luce”.
Le casse del Comune di Alessandria sono in gravissima crisi di liquidità, basta segnalare che a fine mese 2.500 lavoratori dipendenti dell’amministrazione e delle partecipate non riceveranno lo stipendio di ottobre. Per la prima volta Palazzo Rosso non riesce a pagare i salari nemmeno dei suoi dipendenti, oltre a quelli delle partecipate e dei fornitori. Il sindaco Rita Rossa ha fatto sapere che in cassa ci sono venti centesimi e che continua la sua paziente opera di sollecitazione a Roma affinché Alessandria rientri nel decreto sul fondo a rotazione per i Comuni in dissesto.

IL COMMENTO DELLA REDAZIONE 
Nessun commento può aggiungersi a quanto raccontato brevemente nella notizia di apertura, le foto la dicono lunga sulla sentita partecipazione della Città al grave momento che sta vivendo: sei milioni di euro in meno al mese ( questa è la somma che viene versata mensilmente ai circa 2700 lavoratori del Comune e delle partecipate ) significa mettere in ginocchio un’intera Città, significa la morte dell’economia locale con conseguenze immaginabili a livello di commercio e terziario.
E senza tornare sul “ je t’accuse “ rivolto a chi ha causato questo stato di cose, che tanto non serve a risolvere i drammatici problemi attuali ma crea solo inutile polemica, e nell’attesa che la Magistratura accerti le responsabilità di chi ha creato questo disastro economico e  sociale, facciamo appello a tutti per tentare di sensibilizzare il Governo ed il Parlamento perché anche il dissesto finanziario è un dramma italiano, al pari del terremoto e degli inquinamenti ambientali, fatti tutti che sfuggono alla responsabilità del comune cittadino ma che pongono invece all’attenzione la domanda sulle responsabilità di chi aveva il dovere di controllare e di impedire che si arrivasse a questo punto.
E allora la politica faccia ( almeno per una volta ! ) la sua parte e torni ad occuparsi dei veri problemi reali e non solo delle solite noiose manfrine per riformare la legge elettorale che – francamente – non interessano a nessuno, fatti salvi i diretti interessati ed i soggetti politicizzati.
Chiudiamo l’odierno editoriale pubblicando invece una notizia catturata sulla rete, un’iniziativa partita a nostra totale insaputa e che ci deve far riflettere sul significato della solidarietà.
Dall’account di facebook “Società di Mutuo Soccorso Polizia Municipale Genova” apprendiamo una notizia che ci ha lasciato a bocca aperta; la pubblichiamo integralmente:
Come anticipato, cari colleghi, è il momento di far capire a tutti chi che pasta sono fatti i "Vigili Urbani" non solo di Genova, ma anche di tutta Italia.
Da qui partirà la campagna per una grande raccolta di fondi per i Colleghi di Alessandria, che come molti di voi sapranno, probabilmente non riceveranno lo stipendio del mese di ottobre, ma anche quelli di novembre e dicembre.
Ribadendo che è inaccettabile che lo Stato non intervenga in questi casi, bisogna prendere in mano le redini della questione. Oltre alle iniziative che si terranno in campo nazionale, noi abbiamo l'onore e l'onore del patrocinio di questa iniziativa, e chi meglio della nostra Società di Mutuo Soccorso può rappresentare il sentimento di "colleganza" e di amicizia?
I prossimi giorni riceveremo la busta paga, a differenza dei colleghi di Alessandria (...), con gli arretrati dei progetti.
Penso che con 50 euro di meno non cambi la vita a nessuno!!!
Prepariamoci e facciamo vedere di cosa sono capaci i "Cantunè" di Genova”
Grazie ragazzi, grazie davvero !!!!
LA REDAZIONE


OMICIDIO STRADALE - Il Tribunale Penale di Torino condanna anche il proprietario
Probabilmente avviene per la prima volta che per un incidente stradale mortale vengano condannati - per giunta alla stessa pena di undici anni di reclusione con il rito abbreviato - sia il conducente che il proprietario/trasportato nell'auto investitrice. Il caso ha tutte le caratteristiche dell'omicidio stradale: il 3 dicembre 2011 a Torino il 'cucciolo' Alex Sgrò sta attraversando la strada in Corso Peschiera sulle strisce pedonali, mano nella mano con i genitori, Simonetta e Calogero; si appropinqua Natale e gli hanno appena comperato un giocattolo.
Alex ha appena sette anni. Sopraggiunge a circa 75 km/h una Renault Clio, guidata da C., un 34enne che si è posto alla guida sotto l'effetto di droga. Alex viene travolto e sbalzato a 35 metri di distanza: muore in ospedale poco dopo il ricovero; i genitori riportano lesioni personali gravissime. Il proprietario della vettura è a bordo; G. è un 26enne aostano impiegato presso l'ufficio di collocamento. Si stanno recando da uno spacciatore di sostanze stupefacenti. Si danno alla fuga. Acquistano altre dosi di eroina e tornano ad Aosta; nascondono l'auto in garage. Scrive la Dott.ssa Rosanna La Rosa, autrice della sentenza depositata ieri, il proprietario dell'auto era "ben consapevole della quotidiana e ripetitiva assunzione di eroina da parte del C. e pienamente conscio degli effetti di tale assunzione ...poteva in ogni momento verificare la condotta di guida dell'amico. In buona sostanza, ove avesse ritenuto tale condotta per qualsiasi motivo imprudente o impropria, avrebbe potuto facilmente dissociarsi chiedendo al C. di non guidare più e sostituendolo alla guida della sua auto". Le indagini, coordinate dalla Dott.ssa Gabriella Viglione della Procura della Repubblica sabauda, hanno visto l'impiego di quasi mille uomini per la ricerca dei testimoni oculari. Da sottolineare che il duo era tornato a Torino ben quattordici volte, nei giorni successivi alla tragedia, per acquistare droga. Il giudice ha ravvisato la cooperazione colposa fra affidante incauto del veicolo e affidatario, in quanto la condotta colposa del secondo non interrompe il nesso di causalità tra affidamento ed incidente mortale. Il proprietario aveva condiviso la scelta criminale del responsabile dell'investimento, senza mai dissociarsi o dissentire, anzi agevolandolo.
Fonte: OMICIDIO STRADALE - (StudioCataldi.it)

 ALESSANDRIA SULPM è anche qui:  http://www.facebook.com

====================================================================
L’ANGOLO DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Fermo amministrativo: custode usa l'auto? E' violazione dei sigilli
Cassazione penale , sez. III, sentenza 18.07.2012 n° 28979
Rischia il carcere l'automobilista che, nominato custode, utilizza l'automobile sottoposta a fermo amministrativo, non potendo invocare l'errore scusabile sulla interpretazione della norma incriminatrice. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 luglio 2012, n. 28979, con la quale è stato respinto il ricorso di un automobilista, nominato custode di una vettura, il quale era stato fermato da una pattuglia della polizia municipale a bordo della stessa, nonostante fosse sottoposta a fermo amministrativo, quindi priva di sigilli.
Il ricorrente lamentava la sussistenza di un errore scusabile sulla interpretazione della norma incriminatrice, ex art. 5 c.p., posto che il contrasto giurisprudenziale relativo alla concretizzazione del reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.) si era risolta solo di recente, con l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, ad opera della sentenza n. 5385/2010.
Come ricordato dai giuridi di legittimità, il fermo amministrativo del veicolo, disciplinato dall'art. 214 cod. strad., è una misura cautelare amministrativa diretta a fare cessare la circolazione del veicolo e a provvedere alla collocazione dello stesso in apposito luogo di custodia, previa apposizione dei sigilli, la cui violazione integra la fattispecie tipica di cui all'art. 349 c.p.
Secondo il giudice nomofilattico, nessuna incertezza può sorgere sulla non utilizzabilità del bene sottoposto a vincolo da parte di chi, nominato custode, era nella piena cognizione dell'inibizione dell'uso dell'autoveicolo.
A tal proposito si rileva come l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nella interpretazione e applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile della legge penale, anzi, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dalla azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga la incertezza sulla liceità o meno della azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza della illiceità.

Buca stradale: sì alla responsabilità solidale fra appaltatore e comune
Cassazione civile , sez. III, ordinanza 23.07.2012 n° 12811
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 23 luglio 2012, n. 12811, in tema di risarcimento dei danni determinanti dall’esistenza di un cantiere stradale, afferma la duplice responsabilità del Comune e della società appaltatrice dei lavori pubblici (in qualità di appaltante e ente proprietario della strada) nel caso in cui si verifichi un sinistro nelle vicinanze dell’area del cantiere ma al di fuori di esso  (cantiere delimitato regolarmente).
La questione oggetto di controversia concerneva un sinistro verificatosi ad un automobilista che sprofondava in una buca (non segnalata e dovuta a dei lavori stradali in corso) del manto stradale; a causa della rottura dell’avantreno la macchina perdeva il controllo e si schiantava, poi, contro un altro mezzo che procedeva in senso opposto .
Il soggetto conveniva in giudizio sia il Comune (quale ente appaltante) che la società appaltatrice dei lavori, oltre ovviamente alle compagnie di assicurazione.Il contraddittorio venne integrato con l’intervento della società incaricata della manutenzione stradale.
In linea di massima, il principio desumibile dalla sentenza in commento è che nella ipotesi in cui l’area del cantiere risulti delimitata ed affidata alla custodia (esclusiva) dell’appaltatore (con divieto del traffico sia pedonale che veicolare) in caso di danni subiti all’interno della stessa area la responsabilità è esclusivamente dell’appaltatore, quale unico custode.
Nel momento in cui, al contrario, l’area, ove vi sono lavori e vi è il cantiere, sia adibita al traffico e, di conseguenza, utilizzata per la circolazione (quindi con conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada anche se insieme all’appaltatore) la responsabilità, in caso di sinistro, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 c.c., ricade sia in capo all’appaltatore che all’ente, fatta salva l’eventuale azione di regresso dell’ente nei confronti del primo soggetto (per il principio sulla responsabilità solidale). [ fonte : http://www.altalex.com ]

CI PUOI LEGGERE ANCHE QUI: 
http://www.sulpl.it/wp-content/uploads/2012/10/20-ottobre.pdf


Nessun commento:

Posta un commento