sabato 14 luglio 2012

sulpm alessandria news del 14 luglio 2012




SULPM ALESSANDRIA NEWS

Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità
per gli operatori della polizia locale
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numero 26 – 14 LUGLIO 2012 

L’EDITORIALE

TORINO - Schianto in moto, muore 25 enne. La folla se la prende con la polizia municipale



Davide Mancini, 25 anni, di Caselle Torinese (Torino), è morto nello scontro tra la sua moto Yamaha Fz6 e una Ford Mondeo la scorsa notte a Torino. Secondo la polizia municipale, l’auto, condotta da un marocchino di 40 anni, stava effettuando una manovra di inversione di marcia. Dopo l’urto, l’automobilista è fuggito per paura di essere aggredito da alcune decine di persone che poi, prese dall’ira, hanno lanciato bottiglie contro i vigili. L'uomo poco dopo è tornato sul posto e si è messo a disposizione degli agenti.
( fonte: www.lastampa.it)


IL COMMENTO DELLA REDAZIONE

Ora finalmente tutti sanno che fare questo lavoro è drammaticamente pericoloso, non basta più la professionalità ( e i colleghi torinesi ne hanno da vendere … ), occorre anche tanto coraggio per scendere in campo, anche solo per rilevare un incidente stradale.

Il popolo italico è evidentemente stanco di assistere ad episodi come questi e da qualche tempo sta reagendo male ed in modo sproporzionato anche nei confronti di quelli che sono deputati a garantire sicurezza.

Sto pensando a chi ritiene che la polizia locale non debba ottenere il “privilegio “ dell’equo indennizzo, perché considerata << non forza di polizia >>: il difficile è spiegarlo alla gente, per loro la polizia locale è comunque un simbolo dello Stato, e la divisa viene purtroppo scambiata come   segno distintivo della pubblica amministrazione che non funziona. L’Italia tutta chiede maggiore giustizia e sicurezza ma lo Stato, questo Stato, pare non essere in grado di dare risposte concrete alla richiesta di certezza della pena. E’ inutile promulgare tante leggi se poi non si attua concretamente il principio della punizione per chi sbaglia. 

E’ inutile ( e pericoloso ) mandare per strada agenti di polizia se poi questi non hanno la tutela che uno Stato civile ha il dovere di garantire.

Per questo motivo da un lato esprimiamo il nostro vivo compiacimento ai colleghi torinesi per come hanno saputo destreggiarsi nella difficile situazione in cui si sono trovati, ma dall’altro esprimiamo il nostro rammarico per la sordità dei nostri tanti parlamentari, sordi al punto da non sentire la nostra richiesta di riformare la nostra categoria e di dare tutela a chi con coraggio svolge con tanta fatica il lavoro del poliziotto locale.

Sperando che si tratti solo di sordità.


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MILANOincredibile vicenda: un bimbo di 4 anni esce di casa e sale su un autobus, due vigilesse lo riportano a casa.


A 4 anni è uscito di casa, ha fatto una breve passeggiata ed è salito su un autobus della linea 56, ieri mattina, fra lo sconcerto dei pochi passeggeri e lo sguardo attento  dell’autista ATM che ha subito allertato i vigili urbani.   Il bambino, di origini rumene, è stato raggiunto sul bus da due agenti donna della polizia municipale che, dopo un lungo giro, sono riuscite a capire dove abitasse Il piccolo vive con la mamma, uscita presto per andare al lavoro, in via Padova. Con lui, e con il compito di badare al piccolo, c’era il cugino di 16 anni che però al momento in cui le vigilesse hanno rintracciato l’abitazione,   dormiva della grossa.

Nessuno è stato denunciato ma la situazione è stata segnalata  al Tribunale per i Minori e ai servizi sociali. (fonte: http://www.metronews.it)
 
Le due ghisa, dopo diversi tentativi, sono riuscite a farsi ascoltare dal piccolo fuggitivo, che non dava  confidenza a sconosciute (dal suo punto di vista) né ha saputo indicare loro l’indirizzo di casa. Così lo strano terzetto, le vigilesse mano nella mano con il piccolo, ha percorso diverse strade lungo il tragitto della 56. Arrivati in via Padova il piccolo  ha finalmente riconosciuto il portone della sua abitazione, che è stato aperto dalle agenti di polizia locale  con le chiavi che il bimbo aveva molto scrupolosamente  preso prima di uscire.


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L’ANGOLO DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE



SALDI :  TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

In questo periodo ( ed in quello invernale ) siamo spesso sollecitati da utenti, ma anche da commercianti,  che si rivolgono a noi per avere informazioni su come comportarsi nella vendite straordinarie. Ed allora proviamo a fare il punto della situazione.


La normativa di riferimento è data da tre distinti provvedimenti:

Nel periodo dei saldi occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione di diritti di chi compra.


La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda (art. 15 d.lgs 114/98).
 
I PREZZI

Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita (art. 15 D.lgs 114/98). I prodotti in saldo devono comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno.

I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.
 

PROVE E CAMBI

Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. In assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante.


GARANZIE


Lo scontrino tutela il consumatore, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.

Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater).

In base all’art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, per cui è necessario venga conservato lo scontrino ( prestando attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per un’eventuale esibizione al momento opportuno). La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all’atto dell’acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell’onere della prova).
 
L’art. 1495 c.c. poneva uno stretto limite temporale per la denuncia dei difetti, stabilendo che il cliente dovesse comunicarli al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il d.lgs n. 24/2002 ha ampliato questo termine stabilendo invece che il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.


Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519–ter c.c.), ovvero beni conformi alle descrizioni fatte ed utilizzabili per gli scopi dichiarati, in caso contrario si potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta. Anche la pubblicità è considerata una dichiarazione efficace ai sensi di questa normativa, e quindi anche una promessa fatta attraverso la pubblicità e non corrispondente alla realtà, potrà essere fonte di problemi per i venditori.


Le "garanzie convenzionali" (art. 1519-septies c.c.), ovvero gli impegni che vengono offerti solitamente dal produttore, costituiscono un vincolo per chi li offre, ma non possono sostituire assolutamente la garanzia del venditore. Gli interventi devono essere richiesti dal consumatore direttamente al venditore per evitare ogni possibile confusione, sarà poi il venditore, nel caso il difetto sia anche coperto dalla garanzia convenzionale, ad indirizzare il clienti ai servizi di assistenza del produttore. Come forma di tutela, dopo aver segnalato il difetto entro i sessanta giorni previsti, potrà essere utile fare una nuova segnalazione al venditore - con lettera raccomandata A.R. - per ribadire il difetto di conformità, elencando minuziosamente il problema insorto e la richiesta (ripristino delle condizioni del bene, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto).

Nel caso in cui il negoziante dimostri di non voler adempiere ai propri doveri o il centro assistenza del produttore richieda il pagamento delle riparazioni sostenendo che la garanzia non copre il difetto riscontrato, ma non sia in grado di dimostrare opportunamente le proprie dichiarazioni, per risolvere il problema il cliente si potrà rivolgere al Giudice di Pace.


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